1. Nelle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione è vietato l'uso del telefono cellulare all'interno delle aule scolastiche.
2. Il divieto di uso del telefono cellulare stabilito ai sensi del comma 1 si applica a tutti i soggetti docenti e discenti del sistema nazionale di istruzione.
3. Le modalità di attuazione del divieto di cui al presente articolo sono stabilite, nel rispetto del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e in conformità alle disposizioni della presente legge, dal consiglio di istituto di ciascuna scuola del sistema nazionale di istruzione.
1. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 da parte di uno studente si procede al sequestro del telefono cellulare, che è restituito all'interessato al termine dell'anno scolastico in corso all'atto del sequestro. Qualora il medesimo studente si renda colpevole, nel corso dello stesso anno scolastico, di una nuova violazione del divieto, si procede al sequestro definitivo di tutti i telefoni cellulari illegittimamente utilizzati.
2. Il sequestro, temporaneo o definitivo, previsto dal comma 1 è effettuato direttamente dal docente che rileva la violazione. Il docente provvede ad annotare l'indicazione dell'avvenuto sequestro nel registro di classe e a consegnare il telefono cellulare al dirigente scolastico, che è tenuto
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione l'uso del telefono cellulare è consentito al di fuori delle aule scolastiche, negli appositi spazi destinati alla ricreazione degli studenti e alle pause dall'attività lavorativa del personale docente e ATA, nonché durante le gite scolastiche nei momenti di sosta destinati allo svago.
2. In ogni scuola è attivato un apposito numero telefonico verde per le comunicazioni urgenti delle famiglie con gli studenti.